Berna, 19 febbraio 2010, 07:30
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato che la determinazione dei prezzi e delle ulteriori condizioni per l'accesso sottostà, come finora, alla priorità alle trattative. La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) aveva richiesto che gli operatori terzi potessero beneficiare automaticamente della riduzione dei prezzi ordinata dalle autorità malgrado l'adozione di una regolamentazione diversa a livello contrattuale, come se avessero contestato loro stessi i prezzi di accesso (effetto diretto nei confronti di terzi).
Il Tribunale amministrativo federale ha ora deciso che la priorità alle trattative e la libertà contrattuale prevalgono, come finora, sugli interventi della ComCom. Se le parti giungono a un accordo, la ComCom non ha competenze. Essa non ha neppure la facoltà d'intervenire in contratti tra le parti che non sono coinvolte in una procedura. Con la sua decisione che regola le competenze della ComCom, il Tribunale amministrativo federale ha fornito un importante contributo alla sicurezza giuridica.
I contratti d'interconnessione per il periodo 2000-2006, che comprendono disposizioni differenti in materia di effetto nei confronti di terzi, mantengono quindi la loro validità, a meno che un tribunale civile non li giudichi contrari alla legge. Dal 2007, per quanto riguarda i servizi di accesso regolamentati, Swisscom concorda con tutti i suoi concorrenti una disposizione che conferisce anche a loro il diritto di beneficiare di prezzi più passi stabiliti dalla ComCom nel quadro di una procedura nella quale essi non sono coinvolti.